Contattaci!
IT|EN
9 luglio 2024 NASpI e attività lavorativa: quando si mantiene il diritto alla percezione nel 2024?
Area Normativa Normativa Lavoristica

NASpI e attività lavorativa: quando si mantiene il diritto alla percezione nel 2024?

Con il messaggio n. 1414 del 2024, l’INPS ha fatto chiarezza comunicando le soglie di reddito che consentono la cumulabilità della prestazione con redditi di lavoro dipendente o assimilati. Quali sono i limiti reddituali da tenere in considerazione? Quali invece gli obblighi di comunicazione?

NASpI e lavoro autonomo: limiti reddituali e regole per il 2024

Il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024.

Borse di studio, stage e tirocini

La titolarità di borse lavoro, stage e tirocini professionali comporta la percezione di redditi che, sotto il profilo fiscale, sono assimilati a quelli da lavoro dipendente. Tuttavia, in considerazione del fatto che questi percorsi non possono essere equiparati allo svolgimento di un’attività lavorativa vera e propria, è prevista l’integrale cumulabilità con l’indennità NASpI.

Nei casi di assegnisti e dottorandi di ricerca titolari di borse di studio e assegni di ricerca coperti anche dalla prestazione di disoccupazione, l’importo spettante per la NASpI viene ridotto.

Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo.

N.B. L’obbligo di comunicazione permane anche in caso di reddito presunto pari a zero.

Prestazioni di lavoro occasionali

Sono le prestazioni di lavoro autonomo occasionale derivanti da attività lavorative di tipo autonomo che generano, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Tali compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione.

 Il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante da tale attività.

Lavoro accessorio

In caso di prestazioni di lavoro accessorio:

  • Se il compenso percepito in ciascun anno civile non supera i 3.000 euro, l’indennità è interamente cumulabile;
  • Se i compensi percepiti per lavoro accessorio superano detto limite ma si attestano al di sotto dei 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

N.B. Il beneficiario dell’indennità NASpI è in ogni caso tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio il compenso derivante da tale attività.

Liberi professionisti

La percezione ordinaria dell’indennità è consentita fino al limite di reddito pari a 5.500 euro. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Amministratore, consigliere e sindaco di società

I compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e consiglieri di società sono assimilati a redditi da lavoro dipendente. In presenza di tali redditi, l’importo della prestazione viene erogata in misura ridotta entro il limite di reddito pari a 8.500 euro. Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.

Compatibilità della NASpI con il lavoro subordinato

Rapporto di lavoro subordinato

Il limite di reddito annuo da lavoro dipendente o parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 e a 8.500 euro per l’anno 2024. Il dipendente che sottoscrive un contratto a tempo indeterminato o determinato con durata superiore ai sei mesi può continuare a percepire la NASpI, con un importo ridotto dell’80% del reddito, solo se il reddito prodotto è inferiore a 8.500 euro annui. In questo caso occorre comunicare all’INPS entro un mese dall’assunzione il reddito presunto.

In caso di contratto a tempo determinato con durata fino a sei mesi:

  • Se il reddito annuo è inferiore a 8.500 euro, permane il diritto alla NASpI con importo ridotto dell’80% del reddito;
  • Se il reddito annuo è superiore a 8.500 euro il diritto alla NASpI è sospeso per la durata del contratto.

Lavoro part-time

Se il lavoratore cessa da uno solo di due diversi rapporti di lavoro part-time, e ha un reddito inferiore a 8.500 euro, può mantenere il lavoro part-time e chiedere la NASpI, che anche in questo caso sarà ridotta dell’80% del reddito. Occorre comunicare all’INPS il reddito annuo previsto per la prestazione lavorativa che permane in essere.

Lavoro intermittente

In caso di prestazione di lavoro a chiamata occorre distinguere la fattispecie in relazione alle condizioni contrattuali:

  • Senza obbligo di risposta alla chiamata, l’erogazione della NASpI da parte dell’Istituto viene sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa mentre può essere riconosciuta durante i periodi non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra.
  • Con erogazione dell’indennità di disponibilità, la NASpI potrà essere corrisposta soltanto se il reddito percepito dal lavoratore si attesta al di sotto degli 8.500 euro.

N.B. Il percettore di NASpI è obbligato a comunicare all’Istituto, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa.