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21 febbraio 2023 Quota 103: nuova modalità anticipata di accesso alla pensione
Area Normativa Lavoristica

Quota 103: nuova modalità anticipata di accesso alla pensione

L’ultima legge di bilancio pubblicata lo scorso dicembre ha introdotto in via sperimentale per il 2023 una nuova modalità di accesso anticipato alla pensione, la cosiddetta “pensione anticipata flessibile”, già nota con il nome di “quota 103”.

La disciplina di questa nuova modalità di accesso ai trattamenti pensionistici, che va a sostituire la c.d. “quota 102” – la quale resta però ancora utilizzabile per chi ha maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2022 –, non contiene solo disposizioni applicabili per coloro che decidono di avvalersi di tale modalità agevolata di pensionamento, ma anche per chi, pur avendo i requisiti, decide di non avvalersene e di continuare a lavorare. Vediamole nel dettaglio.

Chi ha diritto a “quota 103”?

Possono accedere a “quota 103” i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni. Una volta maturati i requisiti entro il 31 dicembre 2023, il diritto può essere esercitato anche successivamente alla predetta data.

In particolare, i lavoratori che hanno già maturato entro il 31 dicembre 2022 i requisiti sopra esposti, potranno conseguire il diritto al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° aprile 2023. Mentre per coloro che li raggiungono dal 1° gennaio 2023, il diritto al trattamento pensionistico decorrerà trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici viene prevista una finestra di attesa più ampia: per coloro che hanno già maturato entro il 31 dicembre 2022 i requisiti anagrafici e contributivi, il trattamento pensionistico decorrerà dal 1° agosto 2023; per coloro che, invece, maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima del 1° agosto 2023.

Tetto massimo pensione quota 103

La legge di bilancio ha però previsto un limite massimo a livello di importo ottenibile mediante questa forma di pensionamento anticipato. Il trattamento di pensione anticipata flessibile, infatti, è riconosciuto per un valore lordo mensile non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui, tale diritto, maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.

Inoltre l’assegno pensionistico ottenuto mediante “quota 103”, in maniera analoga a quanto già previsto negli anni scorsi per “quota 100” e “quota 102”, non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 Euro lordi annui.

Bonus per i lavoratori che continuano a lavorare

La legge prevede infine una sorta di bonus per i lavoratori dipendenti che decidono di proseguire la carriera lavorativa, pur avendo i requisiti anagrafici e contributivi per poter accedere al trattamento pensionistico previsto da “quota 103”.

Questi ultimi infatti possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Conseguente all'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, verrà corrisposta interamente al lavoratore.

Le modalità di attuazione di questa disposizione sono demandate ad un decreto del Ministero del Lavoro e di quello dell’Economia, di cui si attende ancora la pubblicazione.