È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024 la Legge n. 182 del 18 novembre 2024, che ratifica l’Accordo tra Italia e Cina per l’eliminazione delle doppie imposizioni.
Il nuovo Trattato bilaterale, firmato a Roma il 23 marzo 2019, sostituisce l’accordo precedente del 1986, introducendo importanti novità in ambito fiscale internazionale. L’obiettivo principale è una più equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati contraenti.
Basato sul modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, il testo include disposizioni relative a imposte come l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP, oltre a future imposte identiche o sostitutive.
Novità per il lavoro subordinato
L’intero articolo 15, riprendendo il modello convenzionale OCSE, è dedicato al lavoro subordinato.
Ad esempio, un dipendente residente in Italia, che percepisce il proprio stipendio per attività di lavoro subordinato svolta in Cina, vedrà il suo reddito tassato esclusivamente in Italia se:
- soggiorna in Cina per un periodo non superiore a 183 giorni per anno fiscale;
- lo stipendio è pagato da un datore di lavoro non residente in Cina;
- l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa del datore di lavoro in Cina.
Analogamente, grazie alla bilateralità dell’accordo, un dipendente residente in Cina, che riceve il proprio stipendio per attività di lavoro subordinato svolta in Italia, sarà tassato solo in Cina se:
- soggiorna in Italia per un periodo non superiore a 183 giorni per anno fiscale;
- lo stipendio è erogato da un datore di lavoro non residente in Italia;
- l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa del datore di lavoro in Italia.
Il modello OCSE è ripreso anche in altri articoli del Trattato: l’articolo 16 regola i compensi degli amministratori, l’articolo 17 disciplina il trattamento fiscale per artisti e sportivi, mentre l’articolo 18 riguarda le pensioni.
Novità fiscali sui dividendi
Importanti novità sono introdotte all’articolo 10, dedicato ai dividendi. In particolare, l’accordo prevede una riduzione dell’aliquota convenzionale di ritenuta alla fonte, che passa dal 10% al 5% in caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale sociale della società che eroga i dividendi, detenute per almeno un anno. Per tutti gli altri casi, rimane invariata l’aliquota del 10%.
Infine, sebbene Hong Kong sia dal 1997 una Regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese, in materia di doppie imposizioni l’Italia dispone di una convenzione separata e analoga con questa Regione. Tale convenzione, regolata dalla legge 18 giugno 2015, n. 96, è in vigore dall’8 luglio 2015 e tiene conto dell’alto grado di autonomia di Hong Kong, ad eccezione della politica estera e della difesa militare.