Contattaci!
IT|EN
18 settembre 2024 Ravvedimento operoso: nuove sanzioni per le violazioni commesse da settembre 2024
Area Normativa Normativa Lavoristica

Ravvedimento operoso: nuove sanzioni per le violazioni commesse da settembre 2024

Il D. Lgs. n. 87/2024 ha disposto la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale. 

In particolare, il Decreto modifica la misura delle sanzioni per gli omessi o ritardati versamenti commessi a decorrere dal 1° settembre 2024, la quale si riflette di conseguenza sul calcolo delle sanzioni dell’istituto del ravvedimento operoso. 

Nuove regole per la regolarizzazione volontaria

È stata modificata la sanzione base che passa dal 30% al 25% dell’importo non versato. Restano confermate invece le riduzioni del 50% della sanzione per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza e di 1/15 per ciascun giorno di ritardo per le regolarizzazioni eseguite entro il 14° giorno. 

Di seguito uno schema riepilogativo delle riduzioni delle sanzioni da applicare alle violazioni commesse per omesso o insufficiente versamento a partire dal 1° settembre 2024, regolarizzate con ravvedimento operoso: 

  • 1/10 del minimo (12,5% dell'importo non versato) pari all'1,25%, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione, così quantificato: 0,0833% al giorno fino al 14° giorno; 1,25% dal 15° al 30° giorno. 
  • 1/9 del minimo (12,5% dell'importo non versato) pari al 1,3889%, in caso di regolarizzazione entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore; 
  • 1/8 del minimo (25% dell'importo non versato) pari al 3,125%, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; 
  • 1/7 del minimo (25% dell'importo non versato) pari al 3,5714%, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; 
  • 1/6 del minimo (25% dell'importo non versato) pari al 4,1667%, se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto, non preceduto da un verbale di contestazione e senza che sia stata inviata istanza di accertamento con adesione; 
  • 1/5 del minimo (25% dell'importo non versato) pari al 5%, se la regolarizzazione avviene dopo la contestazione della violazione, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e prima della comunicazione dello schema di atto; 
  • 1/4 del minimo (25% dell'importo non versato) pari al 6,25%, se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto preceduto da verbale di contestazione e senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. 

Sanzioni ridotte e cumulo giuridico: cosa cambia

Un’altra novità rilevante è rappresentata dalla possibilità di applicare in sede di ravvedimento operoso il c.d. cumulo giuridico che consente, a fronte di più violazioni, di determinare una sanzione unica debitamente aumentata. 

Con la nuova norma, il contribuente potrà applicare le percentuali di riduzione del ravvedimento ad una sanzione unica costituita dalla sanzione prevista per la violazione più grave debitamente aumentata.

Il cumulo giuridico non può essere applicato per gli omessi/tardivi versamenti e per le indebite compensazioni.