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19 luglio 2024 Riduzione del tasso medio per prevenzione: Modello OT23 per l’anno 2025
Area Normativa Normativa Lavoristica

Riduzione del tasso medio per prevenzione: Modello OT23 per l’anno 2025

Premessa

Le aziende che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, prevista dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27/02/2019.

La riduzione fino al 28% tasso medio di tariffa, consiste in una percentuale predefinita dal citato articolo 23 che si applica al tasso medio di tariffa delle voci di tariffa in cui risultano assicurate le lavorazioni aziendali.

La riduzione per prevenzione si aggiunge all’eventuale riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole (oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività di cui agli articoli 19 e 20 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi).

Per fruire della riduzione, l'azienda, anche tramite un suo intermediario, deve presentare la domanda con il servizio online Riduzione per prevenzione, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).

Per ogni intervento deve essere trasmessa insieme alla domanda la relativa documentazione a supporto (documentazione “probante”).

 

Modello anno 2025

Il modello individua gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2024.

Con l’intento di rafforzare il modello e dare continuità alle misure prevenzionali già previste nelle annualità precedenti, sono stati mantenuti la quasi totalità degli interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le modifiche delle disposizioni normative intervenute e con alcuni miglioramenti nella comprensione del testo.

È stata altresì aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità nel documentare la realizzazione dell’intervento favorisce le aziende, riduce l’attività di verifica da parte dell’Istituto nonché la fase patologica del contenzioso amministrativo.

Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni che conservano la precedente denominazione:

  • SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
  • SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale 
  • SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali 
  • SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione 
  • SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative 
  • SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

 

Modalità di accesso al beneficio

Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, interventi di tipo “A” e “interventi di tipo “B”, eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.

La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.

Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

Il modello OT23 2025 presenta n. 39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.

 

Interventi pluriennali

In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati n. 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento, fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda.

 

Nuovi interventi

Per ampliare l’offerta di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati introdotti i seguenti 18 nuovi interventi

  1. L’azienda ha acquistato e installato una di queste macchine: a. macchina per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).
  2. L’azienda ha acquistato e installato, sulle macchine per il movimento terra, un sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando, inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne l’avvio o arrestarne il moto (A-3.8).
  3. L’azienda ha acquistato e installato su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico, semirimorchi o rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri di altezza, ancoraggi fissi e permanenti destinati e progettati per consentire l’accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e predisposti per consentire l’aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).
  4. L’azienda ha acquistato e messo a disposizione dei propri lavoratori sensori di campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha formato gli addetti all’impiego degli stessi (A-4.2).
  5. L’azienda ha acquistato e installato specifica pavimentazione a palchetti o un graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).
  6. L'azienda ha effettuato un'analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenzasuperiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente pòossibile instabilità dell'ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).
  7. L’azienda ha acquistato e installato un sistema automatico di abbattimento delle polveri in ambienti outdoor (C-2.3).
  8. L’azienda ha acquistato e installato un impianto di filtrazione aria sui mezzi di movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina in sovrapressione rispetto all’ambiente esterno (C-2.4).
  9. L’azienda ha acquistato e installato un sistema di confinamento dalle polveri per i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor (laboratori di pietra, segagione, etc., mulini) e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la pulizia ad umido dei locali (C-2.5).
  10. L’azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione di polveri e/o bioaerosol nell’ambiente di lavoro (C-2.6).
  11. L’azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (sostituzione di sedili rigidi con sedili ammortizzati o installazione di sospensioni nei punti di fissaggio delle cabine ai telai, etc.) allo scopo di limitare le vibrazioni a carico dell’apparato muscolo-scheletrico (C-4.4).
  12. L’azienda ha acquistato e installato una o più macchine per l’attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).
  13. L’azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “sistema mano-braccio” superiore al livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s2], misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione (C-4.6).
  14. L’azienda ha sostituito le macchine il cui livello di vibrazioni determina una esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “corpo intero” superiore al livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione giornaliera A(8) [m/s2] misurato per il medesimo distretto, risulti inferiore al livello di azione (C-4.7).
  15. L’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025 (C-5.3).
  16. L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).
  17. L’azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva per la rilevazione precoce di incendi (F-7).
  18. L’azienda ha acquistato e installato su tutte le macchine per la lavorazione di farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).

 

Ulteriori modifiche

  • È stato completamente revisionato l’intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni (E10), fornendo criteri ed istruzioni più particolareggiate sulle modalità di attuazione che tengono conto del protocollo d’intesa tra Inail e Confimi Industria, sottoscritto il 4 dicembre del 2020. Al modello OT23 è altresì allegato il modulo da utilizzare per la rilevazione, l’analisi e il trattamento dei mancati infortuni, ciò al fine di ridurre il contenzioso amministrativo di cui è stato frequentemente oggetto l’intervento.
  • È stato eliminato l’intervento che prevedeva la realizzazione di modelli di rendicontazione di Responsabilità Sociale, quali ad esempio bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato, asseverati da parte di ente terzo (E-12 del modello OT23/2024), essendo presente nel modello un altro intervento di tipo A che premia l’adozione o il mantenimento di un sistema di Responsabilità Sociale certificato SA 8000 (E-8 del modello 2025).
  • Modificata la documentazione ritenuta probante per l’intervento che prevede il modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08 (E-10 del modello 2025), per intenderci il modello 231 idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. Da quest’anno è obbligatorio allegare al documento che descrive il modello organizzativo e gestionale ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 81/08: Il verbale di riesame dell’alta direzione relativi al sistema di gestione per l’anno 2024 e almeno un verbale di audit sempre per lo stesso anno, oppure la modulistica (18 moduli) prevista dalle procedure semplificate del d.m. 13/02/2014, laddove siano state adottate.

 

Articolo scritto con l’ausilio di Daniele Dalboni