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22 settembre 2023 Riforma dello sport 2023: cosa prevede?
Area Normativa Normativa Lavoristica

Riforma dello sport 2023: cosa prevede?

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023, n. 206, il decreto che apporta integrazioni e correzioni alla riforma dello sport. In particolare, le principali modifiche riguardano le prestazioni rese dai lavoratori sportivi, dai collaboratori e dai volontari (D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120).

Si fornisce di seguito una sintesi delle principali novità in materia di lavoro sportivo.

Chi è il lavoratore sportivo

Rientra nella definizione di lavoratore sportivo, oltre l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, anche ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Non rientrano nella definizione di lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Cosa dice la nuova riforma dello sport?

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

Collaborazioni coordinate e continuative

Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli artt. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008, può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Restano comunque valide le ordinarie modalità. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.