Contattaci!
IT|EN
1 marzo 2024 SGRAVI ASSUNZIONI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO
Area Normativa Normativa Lavoristica

SGRAVI ASSUNZIONI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

Con la circolare n. 111 pubblicata il 29 dicembre 2023, l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo spettante nei casi di assunzione a tempo determinato e indeterminato, così come per le trasformazioni dei contratti in tempo indeterminato, dei soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro.

Le assunzioni, ma anche le trasformazioni, devono aver luogo a partire dal 1° gennaio 2024 ma, non possono riguardare personale con qualifica dirigenziale ed inoltre, l’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente.

L’Istituto di Previdenza specifica che, ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, è necessario che, alla data della prima assunzione incentivata, il lavoratore sia percettore della specifica misura dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro. Il rispetto del requisito, invece, non è richiesto nelle ipotesi di proroga del rapporto e nelle ipotesi di eventuale conversione a tempo indeterminato dello stesso.  

In sostanza, la precisazione serve ad indicare, ai datori di lavoro candidati all’esonero, che l’assunzione deve necessariamente essere riferita ai lavoratori già beneficiari delle due misure e non anche ai soggetti che, pur avendo inoltrato istanza per il riconoscimento del trattamento, non l’abbiano ancora percepito.

Per i tempi indeterminati l’agevolazione consiste, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro ma, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato su base mensile, per la durata di dodici mesi. Per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Per le assunzioni a tempo determinato invece, la misura è depotenziata: in tali casi è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto e, in ogni caso, non sono considerati rientranti nell’esonero i premi pagati ad INAIL.

Come ottenere lo sgravio contributivo

Per poter usufruire del beneficio il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps l’apposito modulo di istanza online. A seguito di invio dell’istanza l’INPS calcolerà l’ammontare del beneficio spettante e verificherà sul registro Nazionale degli aiuti di Stato se vi siano le condizioni e la capienza per erogare lo sgravio.

In ultimo si ricorda che l'esonero è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e che lo stesso è soggetto ai limiti degli aiuti “de minimis”.