È indubbio che, dopo l’entrata in vigore del c.d. “Decreto Dignità”, l’11 agosto 2018 con Legge n. 96, e dopo la scadenza del periodo transitorio in essa contenuta, 31 ottobre 2018, la normativa sui contratti a termine sia diventata piuttosto restrittiva e di non facile applicazione.
Com’è noto, infatti, il rapporto a tempo determinato “acausale” è stato ridotto a 12 mesi, scaduti i quali è necessario apporre una causale al contratto, ovvero una ragione giustificatrice del termine.
La stessa previsione si applica anche ai contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi in occasione del rinnovo.
Le regole sopra descritte valgono sia per le assunzioni dirette che per assunzioni in somministrazione.
La difficoltà maggiore attiene alla sostanziale impossibilità per le imprese di individuare delle causali che rispondano a quanto previsto dalla legge, che nella sua attuale formulazione di fatto consente l’utilizzo senza rischi di contenzioso solo nel caso di ragioni sostitutive.
Possiamo dunque affermare che, salvo rare eccezioni, di fatto la durata del contratto a termine è stata ridotta a 12 mesi, salvo le ragioni sostitutive, rispetto ai precedenti 36 mesi.
Oltre alla reintroduzione delle causali, ricordiamo anche la riduzione a 4 delle proroghe possibili e i nuovi limiti numerici, che soprattutto nelle aziende piccole stanno creando non poche difficoltà operative.
In questo contesto, lo staff leasing sta tornando in auge iniziando a diffondere quale ottima alternativa, non rischiosa, e che consente di superare in gran parte i limiti previsti dall’attuale normativa.
Ma che cos’è esattamente lo staff leasing?
Lo staff leasing è un contratto di somministrazione a tempo indeterminato, rimasto per anni inutilizzato in quanto non appariva conveniente in rapporto alla precedente disciplina del tempo determinato, con l’abolizione delle causali avvenuta in maniera totale con il Job Act (Dlgs 81/2015).
Come funziona lo staff leasing?
In sostanza il lavoratore viene assunto dall’agenzia di somministrazione con un contratto a tempo indeterminato e viene inviato in missione presso l’impresa utilizzatrice, al pari di un contratto in somministrazione a termine.
Trattandosi di un contratto a tempo indeterminato non ci sono limiti di durata della missione e per ovvie ragioni non si applicano le regole delle proroghe.
Nel contratto di lavoro di staff leasing viene determinata una indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore rimane in attesa di essere inviato in missione. La misura dell’indennità di disponibilità viene stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
L’azienda utilizzatrice, al pari della somministrazione a tempo determinato, avrà un rapporto di tipo commerciale con l’agenzia di somministrazione, la quale a sua volta sarà l’unica titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato.
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.