Dal 1° luglio 2018 non è più possibile richiedere la Qu.I.R. (Quota Integrativa della Retribuzione) cioè l’anticipo della quota di t.f.r. maturanda in busta paga.
La Legge di stabilità 2015 aveva introdotto in via sperimentale la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere allo stesso datore di percepire mensilmente la quota di t.f.r. di competenza del mese come parte integrativa della retribuzione mensile. La stessa richiesta poteva essere fatta anche dai lavoratori che avevano destinato il t.f.r. ad una forma pensionistica complementare.
I lavoratori che avevano aderito nel complesso erano pochi e per loro dal 1° luglio 2018 la busta paga tornerà quella ordinaria e il trattamento di fine rapporto tornerà ad essere accantonato in azienda o al Fondo di tesoreria Inps. Per i lavoratori che avevano aderito alla previdenza complementare il datore di lavoro riprenderà il versamento al Fondo prescelto senza alcuna richiesta specifica da parte del lavoratore.
Le misure compensative di cui godevano i datori di lavoro che erogavano la Qu.I.R. si azzerano e dovrà essere ripristinata la contribuzione ordinaria.
Nel caso particolare di imprese che abbiano goduto di agevolazioni per finanziamenti legate alla richiesta di Qu.I.R. la disponibilità creditizia utilizzata per l’erogazione della Qu.I.R. con i relativi interessi dovrà essere rimborsata dai datore di lavoro in un'unica soluzione alla data del 30 ottobre 2018, salvo i casi di estinzione anticipata o interruzione del finanziamento.