Come noto, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, sono stati introdotti incentivi e agevolazioni al fine di aiutare le imprese a resistere agli effetti economici negativi correlati alla pandemia e alle varie restrizioni che sono state via via introdotte.
Molte di queste agevolazioni sono considerate, dalla normativa comunitaria, degli aiuti di Stato e quindi sono concedibili entro determinati limiti.
In particolare, la sezione 3.1 e la sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, con il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, prevedono che sia possibile, per ciascuna impresa non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, poter fruire di un importo complessivo di aiuti di Stato pari – nella generalità dei casi - a 2.300.000 Euro, nel periodo compreso tra il 19 marzo 2020 e il 30 giugno 2022.
Si ricorda che le imprese del settore finanziario (identificate mediante il codice Ateco rientrante nelle divisioni 64, 65 e 66) non rientrano nell'ambito di applicazione della comunicazione della Commissione Europea e pertanto non possono beneficiare degli incentivi e delle agevolazioni riconducibili al c.d. “temporary framework”.
L’Agenzia delle Entrate inizialmente, con provvedimento Prot. n. 143438/2022 del 27 aprile 2022, aveva previsto l’obbligo per ciascuna impresa beneficiaria di inviare una Dichiarazione entro il 30 giugno 2022 elencando il dettaglio delle agevolazioni fruite, al fine di verificare la corretta spettanza delle stesse e l’eventuale superamento dei limiti sopra descritti.
Aiuti di Stato Covid, termine dell’autodichiarazione al 30 novembre
L’amministrazione finanziaria tuttavia, con provvedimento Prot. n. 233822/2022 del 22 giugno 2022, ha prorogato al 30 Novembre 2022 il termine per inviare la suddetta Dichiarazione relativa agli aiuti di Stato fruiti, risolvendo in questo modo il cortocircuito derivante dal dover rendicontare entro il 30 giugno 2022 le agevolazioni fruite entro la medesima data
Limiti e agevolazioni contributive del Temporary Framework
La comunicazione relativa agli aiuti di Stato assume rilevanza da un punto di vista giuslavoristico, in quanto vi sono stati molti sgravi contributivi Inps concessi nel periodo marzo 2020 – giugno 2022 che rientrano nell’ambito del Temporary Framework e pertanto concorrono al limite dei 2.300.000 Euro descritto poc’anzi.
Di seguito si riportano i principali sgravi contributivi previsti nel periodo emergenziale rientranti nell’ambito di applicazione del Temporary Framework:
- esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione Covid previsto dall’art. 3 del DL 104/2020;
- esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione Covid previsto dall’art. 12 del DL 137/2020;
- esonero contributivo alternativo alla cassa integrazione Covid previsto dall’art. 1 commi 306-308 della L. 178/2020;
- esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato nel settore turistico previsto dall’art. 7 del DL 104/2020 e dall’art. 4 del DL 4/2022;
- esonero contributivo per i settori del turismo e del commercio previsto dall’art. 43 del DL 73/2021;
- esonero contributivo per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione ex art. 41 del DL 73/2021;
- riduzione contributiva per i lavoratori impiegati al Sud – cosiddetta “decontribuzione Sud” – prevista dall’art. 27 del DL 104/2020 e dall’art. 1 comma 161 della L. 178/2020;
- esonero contributivo per l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di giovani under 36 che non hanno mai avuto un rapporto a tempo indeterminato, previsto dall’art. 1 comma 10 e 11 della L. 178/2020;
- esonero contributivo per l’assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di donne svantaggiate previsto dall’art. 1 commi 16-19 della L. 178/2020;
- esonero contributivo per i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator previsto dall’art. 4 del DL 4/2022.
E’ utile precisare che alcune di queste agevolazioni contributive, come per esempio l’esonero contributivo previsto per l’assunzione “under 36”, sono state disciplinate dal legislatore italiano come agevolazioni applicabili anche per assunzioni e periodi successivi al 30 giugno 2022; sono pertanto necessari interventi del legislatore e dell’Inps volti a chiarire il funzionamento di detti sgravi per il periodo successivo al 30 giugno 2022.
La Commissione Europea per il momento ha autorizzato l’Italia a consentire solo l’applicazione della c.d. “decontribuzione Sud” oltre il 30 giugno (fino al 31 dicembre 2022) in quanto ritenuta una misura temporanea necessaria per ridurre gli effetti economici negativi derivanti dal conflitto russo-ucraino in corso.