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14 marzo 2025 TICKET DI LICENZIAMENTO 2025: IMPORTI E NOVITÀ
Area Normativa Normativa Lavoristica

TICKET DI LICENZIAMENTO 2025: IMPORTI E NOVITÀ

A partire dal 1° gennaio 2025 viene rideterminato l'importo del ticket dovuto dai datori di lavoro per tutti i casi di recesso che comportano un potenziale accesso al sussidio di disoccupazione del lavoratore a tempo indeterminato.

Per il 2025, in conformità con l'aumento del massimale NASPI, il nuovo importo è parametrato a 53,40 euro mensili, pari a 640,76 euro annuali, con un importo massimo, nel triennio, di 1.922,27 euro.

Nella circolare del 29 gennaio 2025, n. 25, l'INPS ha precisato quanto segue:

  • La retribuzione di riferimento per il calcolo della NASPI è pari a 1.436,61 euro;
  • L'importo massimo mensile della NASPI non può superare 1.562,82 euro.

In pratica, prendendo a riferimento il nuovo massimale di 1.562,82 euro, in caso di licenziamento individuale, il ticket di licenziamento a carico del datore di lavoro è dovuto nelle seguenti misure:

  • 41% del massimale: per un anno intero di lavoro l'importo è pari a 640,76 euro;
  • Per un solo mese di lavoro: l'importo di 640,76 euro va diviso per 12, risultando in 53,40 euro;
  • Per anzianità di servizio pari o superiore a 36 mesi: l'importo è triplicato, raggiungendo 1.922,28 euro.

Infine, nel caso di licenziamento collettivo, il contributo dovuto va moltiplicato per 3 se la dichiarazione di eccedenza del personale non è stata oggetto di accordo sindacale, ed è raddoppiato se il licenziamento è effettuato da un datore tenuto a versare la contribuzione CIGS. 

Calcolo del ticket di licenziamento: importi aggiornati per il 2025

Per il 2025, in conformità con l'aumento del massimale NASPI, il nuovo importo è parametrato a 53,40 euro mensili, pari a 640,76 euro annuali, con un importo massimo, nel triennio, pari a 1.922,27 euro.

Quando è dovuto il ticket di licenziamento: casi ed esclusioni

Il Ticket licenziamento, introdotto dall'art. 2, c. 31 - 35, L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), costituisce un contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il ticket è sempre dovuto in tutti casi in cui vi sia il teorico diritto del lavoratore alla percezione della NASPI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) e a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa da parte del lavoratore.

Tra le ipotesi a fronte delle quali non è dovuto il Ticket licenziamento si segnalano le dimissioni per “fatti concludenti” in seguito ad assenza ingiustificata, introdotte dell’art. 19 L. 203/2024 (Collegato lavoro 2025).

Il contributo è dovuto "in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NASPI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa".

Sono inclusi tra i casi che generano l'obbligo di versamento del ticket:

  • licenziamento per giustificato motivo oggettivo; 
  • licenziamento per giusta causa;
  • a seguito di licenziamento disciplinare;
  • per giustificato motivo soggettivo;
  • per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D. lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
  • dimissioni per giusta causa o di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;
  • dimissioni rassegnate dal lavoratore nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda per sostanziale modifica delle condizioni di lavoro;
  • interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede oltre 50 km dalla residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell’apprendista;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con accettazione dell'offerta di conciliazione;
  • Interruzioni di rapporto di lavoro intervenute nell’ambito di contratto di espansione.

Il ticket di licenziamento NON è dovuto nei seguenti casi:

  • dimissioni volontarie del lavoratore;
  • cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell’articolo 4 della legge n. 92/2012 "Isopensione";
  • cessazione del rapporto di lavoro per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell'ambito di licenziamento collettivo, o di riduzione di personale dirigente;
  •  interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all’esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall’articolo 26, comma 9, lett. b), del D. lgs. n. 148/2015;
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in aziende con meno di quindici dipendenti, nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.;
  • interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato non comporta l’obbligo contributivo in argomento;
  • interruzione dei rapporti di lavoro in società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale negli anni 2019 e 2020 (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 19/2018);
  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione delle clausole sociali che garantiscano continuità di occupazione;
  • interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Questo caso però non trova applicazione se il lavoratore medesimo poteva essere utilizzato nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
  • licenziamenti per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento del contributo d'ingresso alla procedura di mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, della legge n. 223/91.

Procedure e scadenze per il versamento del contributo

Il ticket di licenziamento è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere versato in un'unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro, tramite modello F24.