In caso di dimissioni volontarie di un lavoratore/padre, si rendono necessari alcuni obblighi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore stesso. Tali obblighi, tuttavia, differiscono a seconda dell'età del figlio o della figlia.
Dimissioni e risoluzione consensuale durante il primo anno di vita del figlio
In caso di dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino (ove sussiste un divieto di licenziamento per motivi oggettivi), il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line (previste dall’art. 26, del D.L.vo n. 151/2015) ma deve provvedere a:
- comunicare, per iscritto, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro;
- convalidare le dimissioni presso la sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.
Dimissioni e risoluzione consensuale dal primo anno e sino al terzo di vita del figlio
In caso di dimissioni presentate dal primo e sino al terzo anno di vita del bambino, il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line, per cui basterà comunicare le dimissioni, al proprio datore di lavoro, per iscritto (lettera a mano, raccomandata a/r, e-mail, ecc.).
Una volta comunicate, il lavoratore dovrà procedere a convalidare le dimissioni presso l’Ispettorato del lavoro, con le medesime modalità previste per i genitori con figli di età inferiore.
Ai fini della convalida delle dimissioni rese nel periodo tutelato, è possibile effettuare il colloquio con il personale dell'ITL anche "a distanza" presentando il modello di richiesta reso disponibile on line dall’ente, al fine di accedere alla procedura da remoto in alternativa al colloquio in presenza con il funzionario incaricato.
Per completare la procedura, è necessario inviare il modulo via email alla sede territoriale competente in base alla residenza del lavoratore o della lavoratrice richiedente. È importante allegare una copia di un valido documento di identità, che sarà richiesto anche durante l'eventuale colloquio online, insieme alla lettera di dimissioni o risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.
Regole da seguire in caso di dimissioni del padre lavoratore
Nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre sorgono alcuni adempimenti, in capo al datore di lavoro e al lavoratore, che variano a seconda del periodo in cui le stesse avvengono: durante il primo anno di vita del bambino oppure dal primo anno al terzo anno di vita del figlio.
Nel primo caso, il lavoratore non è obbligato a presentare le dimissioni online, ma deve comunicare per iscritto al proprio datore di lavoro la volontà di interrompere il rapporto di lavoro. D'altro canto, spetta al datore di lavoro l'obbligo di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva di preavviso, nonché l'indennità di disoccupazione (NASpI), secondo le regole stabilite per le dimissioni del padre lavoratore.
Preavviso dimissioni del padre lavoratore
Il lavoratore che si dimette durante il primo anno di vita del bambino, oltre a non avere l’obbligo di espletare il periodo di preavviso, previsto ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, ha diritto a ricevere, da parte del datore di lavoro, la relativa indennità sostitutiva di preavviso.
Detto diritto vige qualora abbia fruito del congedo di paternità, rappresentato dal:
- congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, del D.L.vo n. 151/2015), operativo dal 13 agosto 2022;
- congedo di paternità alternativo (art. 28, del D.L.vo n. 151/2015), in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
In caso di dimissioni successivo al primo anno ed entro i tre anni di vita del bambino il lavoratore ha l’obbligo del preavviso ovvero dovrà corrispondere l’indennità sostitutiva di preavviso qualora non provveda ad espletare il preavviso richiesto dalla contrattazione collettiva.
Divieto di licenziamento del lavoratore padre
Dal momento dell'inizio del periodo di gravidanza fino alla conclusione dei periodi di astensione dal lavoro e al raggiungimento dell'età di un anno del bambino, è vietato il licenziamento.
Tale divieto si applica anche al padre lavoratore nel caso in cui usufruisca del congedo di paternità, e si estende per l'intera durata del congedo e fino al compimento del primo anno di vita del bambino.