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7 marzo 2017 Unioni civili e convivenza: sai come richiedere permessi legge 104 e congedi?
Area Normativa

Unioni civili e convivenza: sai come richiedere permessi legge 104 e congedi?

Come è noto, la Legge 20 maggio 2016, n. 76 - cosiddetta Legge Cirinnà - ha introdotto nel nostro ordinamento le unioni civili fra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, fra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, regolarmente registrate all'anagrafe.

Ecco le istruzioni operative dettate dalla Circolare INPS n. 38 del 2017 per la concessione dei permessi Legge 104 e del congedo straordinario previsto dal Decreto Legislativo n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Permessi Legge 104

I permessi, che prevedono tre giorni mensili di lavoro retribuito, possono essere utilizzati:

  • Dalla parte di un unione civile che presti assistenza all’altra parte;
  • Dal convivente di fatto che presti assistenza all'altro convivente.

In particolare, il diritto ad usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa:

  • al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto,
  • al parente o all’affine entro il secondo grado.

Inoltre, è possibile concedere tale beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora

  • i genitori o
  • il coniuge/la parte dell’unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità

abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Ma attenzione! L’ Inps precisa molto chiaramente che tra una parte dell’unione civile e i parenti dell’altro non si instaura un rapporto di affinità. Di conseguenza, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un unione civile può usufruire unicamente del permesso per l’assistenza del partner dell’unione e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un parente dell’unito.

Gli aggiornamenti normativi sono disponibili anche in formato video

Congedo straordinario

Per quanto riguarda il congedo straordinario per assistere il coniuge o parenti affetti da disabilità grave, che consiste nell’astensione dal lavoro fino a due anni indennizzati, può essere utilizzato unicamente dal partner dell’unione civile. In ordine di priorità ecco chi può utilizzare il congedo:

  • Il coniuge convivente o parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità.
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
  • uno dei figli conviventi , nel caso in cui il coniuge o partner ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui tutti gli altri parenti sopra elencati siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, sempre in caso di impossibilità sopra elencati degli altri parenti più stretti.

Come si presenta la domanda?

Gli uniti civilmente e i conviventi di fatto possono presentare la domanda all’INPS di competenza in modalità cartacea. A tal fine sono disponibili sul sito istituzionale, i seguenti modelli:

  • SR08 - Domanda di permessi Legge 104;
  • SR64 - Domanda di congedo straordinario.

Il modello può essere inviato via PEC o raccomandata A.R. oppure può essere consegnato direttamente allo sportello.