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13 giugno 2017 Visto di conformità e deleghe di pagamento f24: le indicazioni dell’agenzia delle entrate
Area Normativa

Visto di conformità e deleghe di pagamento f24: le indicazioni dell’agenzia delle entrate

L’art. 3 del D.L. n. 50 del 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. il 24 aprile e in corso di conversione) ha previsto per contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni diverse novità e l’Agenzia Delle Entrate con la Risoluzione n. 68/E 2017 ha fornito alcuni chiarimenti e i relativi codici tributo.

 

In particolare, viene abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite di compensazione libera dei crediti IVA, di conseguenza per le compensazioni IVA in F24 superiori al limite di 5.000 euro sarà necessario apporre il visto di conformità.

Quindi a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel/Fisco on line. Fino al 23 aprile, invece, l’obbligo c’era solo per le compensazioni IVA superiori a 5.000 euro.

Fermo restando che i soggetti titolari di partita IVA, sono tenuti comunque a presentare il modello F24 con modalità telematiche, è ora previsto per i medesimi soggetti, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA, ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

A seguito di tale modifica l’Agenzia delle Entrate ha individuato dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

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L’obbligo, però, non sussiste per le compensazioni considerate di tipo “verticale” o “interno”.

Qualora però, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

Ad esempio, se in sede di compilazione del modello di pagamento F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” è stato esposto il codice tributo “2002” (Ires acconto) per euro 10.000 e in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” sono esposti, ciascuno per euro 5.000, i codici tributo “2003” (Ires Saldo) e “6099” (Credito IVA) devono essere utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ciò in quanto il pagamento dell’acconto Ires (codice “2002”) avviene, seppur parzialmente, utilizzando in compensazione un credito IVA (codice “6099”).

Tale operazione è da considerarsi come compensazione “orizzontale” o “esterna”.

Viceversa, possono essere utilizzati servizi telematici alternativi a quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (in ipotesi, il servizio home banking), qualora la medesima delega esponga, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il solo codice tributo “2003”, evidenziando un saldo positivo pari a euro 5.000, qualora lo stesso sia versato con mezzi diversi dalla compensazione.

L’Agenzia delle Entrate precisa comunque che tra i codici indicati sono esclusi dai nuovi obblighi i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730 e il c.d. “Bonus Renzi” (articolo 1 del D.L. n. 66 del 2014 e dell’articolo 1, commi 12 e ss., della L. n. 190 del 2014).