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20 febbraio 2018 Naspi: requisiti per l’indennità di disoccupazione. i chiarimenti dell'inps
Area Normativa

Naspi: requisiti per l’indennità di disoccupazione. i chiarimenti dell'inps

La Naspi è l’indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori dipendenti, ad eccezione degli operai agricoli, in possesso dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontario
  • 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti
  • 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti.

 

Per quanto riguarda il primo requisito, sono considerate ipotesi di cessazione involontaria quelle avvenute per:

  • licenziamento disciplinare;
  • risoluzione consensuale in sede protetta ex. art. 7 L.604/66 o a seguito di rifiuto del trasferimento a nuova sede se quest’ultima dista oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o se raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici;
  • dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, mobbing etc.);
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.

 

L’inps con messaggio del 26/1/2018 precisa che in caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore dovrà integrare la domanda di Naspi con un autocertificazione dalla quale risulti la sua volontà di ricorrere in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro, impegnandosi inoltre a comunicare l’esito del giudizio.

Qualora il giudice non ravvisi una giusta causa delle dimissioni, il lavoratore dovrà restituire quanto percepito a titolo di Naspi nelle more del giudizio.

Per quanto riguarda invece il requisito della presenza delle 13 settimane di contribuzione, l’istituto fornisce chiarimenti in merito ai periodi di congedo di maternità obbligatorio e facoltativo.

Con il messaggio n. 710 del 15/2/2018 viene precisato che sono considerati utili al fine del perfezionamento del requisito delle 13 settimane:

  • I contributi figurativi accreditati durante il periodo di congedo obbligatorio di maternità sia nell’ipotesi che il periodo di astensione inizi in costanza di rapporto di lavoro sia che inizi entro 60 giorni dalla data di risoluzione del rapporto.
  • I contributi figurativi accreditati durante il congedo parentale se indennizzato ed intervenuto in costanza di rapporto di lavoro.

In presenza dei requisiti sopra citati il lavoratore potrà fare domanda di Naspi entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La prestazione spetterà per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni per un massimo di 24 mesi.