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18 giugno 2019 Videosorveglianza sui luoghi di lavoro, serve sempre l’autorizzazione espressa 
Area Normativa

Videosorveglianza sui luoghi di lavoro, serve sempre l’autorizzazione espressa 

Telecamere sul posto di lavoro per la videosorveglianza dei dipendenti, è possibile? 

Il datore di lavoro può utilizzare impianti audiovisivi, installando ad esempio telecamere all’interno dell’azienda e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori esclusivamente:

  • per esigenze organizzative e produttive;
  • per la sicurezza del lavoro;
  • per la tutela del patrimonio aziendale.

Lo Statuto dei lavoratori prevede, oltre alle limitazioni sopraesposte per la videosorveglianza, anche che il datore di lavoro debba preventivamente informare il lavoratore delle modalità d’uso degli strumenti di lavoro a lui affidati e dei controlli che potranno essere effettuati su tali strumenti, nel rispetto del Codice della Privacy.

Autorizzazione videosorveglianza dipendenti: a chi chiederla?

L'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 specifica che il datore di lavoro per installare impianti di videosorveglianza in azienda debba sottoscrivere un accordo con le Rappresentanze sindacali o, in mancanza di accordo, richieda l’autorizzazione all’Ispettorato del lavoro.

Cosa fare in caso di mancata risposta per la richiesta di autorizzazione per videosorveglianza ? 

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere del Ministero del lavoro in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione per la videosorveglianza dei dipendenti, ciò in considerazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 che dispongono che il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda.

Il Ministero del lavoro, con l'interpello 8 maggio 2019, n. 3, chiarisce che non è possibile, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 300 del 1970, installare telecamere di videosorveglianza in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale come l'accordo con le Rappresentanze sindacali, o amministrativo come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’Ispettorato del lavoro, occorrendo l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.

Videosorveglianza dei lavoratori senza autorizzazione: le sanzioni previste dalla normativa 

In caso di mancato rispetto delle previsioni normative in materia di autorizzazione è prevista una sanzione penale (ammenda) che va da 154,00 a 1.549,00 euro, ovvero l’arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

L’ispettore che rileva l’installazione di impianti di videosorveglianza non autorizzati e senza un preventivo accordo con le Rappresentanze sindacali oppure senza autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro deve concedere un termine congruo per far cessare la condotta illecita e far rimuovere gli impianti audiovisivi stessi dall’azienda. Tali impianti, una volta rimossi, potranno eliminare la contravvenzione accertata. Nel caso in cui durante il periodo concesso per la rimozione venga siglato l’accordo sindacale, ovvero venga rilasciata l’autorizzazione, venendo meno i presupposti oggettivi dell’illecito, l’ispettore potrà ammettere il datore di lavoro a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, solo l’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.