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11 ottobre 2016 Car sharing: qual è il trattamento fiscale del servizio?
Area Normativa

Car sharing: qual è il trattamento fiscale del servizio?

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83 del 28 settembre 2016, ha chiarito che le somme rimborsate dal datore di lavoro per il servizio di Car Sharing utilizzato dal dipendente in occasione di trasferte, all'interno dello stesso Comune in cui si trova la sede di lavoro,  non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

La risoluzione fa riferimento ad un interpello in cui il richiedente è una società che invia i dipendenti in trasferta presso i clienti ubicati nello stesso comune della sede di lavoro dei dipendenti stessi. Dato che, durante la trasferta viene utilizzato il servizio di Car Sharing,  la società datrice di  lavoro richiede all'Agenzia delle Entrate che la fattura emessa dalla società di Car Sharing sia equiparata ai documenti attestanti il sostenimento delle spese di trasporto ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del TUIR.

Puoi seguire gli aggiornamenti sul trattamento fiscale del servizio di car sharing in formato video o continuare la lettura sotto.

Il servizio di Car Sharing consiste nel mettere a disposizione di un soggetto un veicolo presso un luogo predefinito e con tale veicolo il soggetto raggiunge la destinazione desiderata; inoltre, nella fattura emessa dalla società di Car Sharing sono indicati le generalità dell’utilizzatore, luogo e ora di partenza, luogo e ora di arrivo e chilometri percorsi, pertanto, il corrispettivo del servizio di Car Sharing è quantificato in ragione dell’effettivo utilizzo del veicolo.

Come sappiamo, per le indennità e i rimborsi spese, il legislatore ha previsto un regime fiscale diversificato in base al luogo in cui è svolta la trasferta; la ratio è di evitare che le indennità o i rimborsi spese per spostamenti poco rilevanti e che non trovino riscontro nella documentazione rilasciata da terzi possano sostituire la retribuzione ordinaria assoggettata a tassazione.

L’ articolo 51, comma 5, del TUIR prevede che,  nell'ipotesi in cui la trasferta o missione si svolga all'interno del comune ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti pro-venienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio .