AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 8 DEL 03/04/2020
L’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alle disposizioni in materia fiscale introdotte dal DL 18/2020.
Di seguito le principali novità per i sostituti d’imposta.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN BASE AL CODICE ATECO
L’Agenzia chiarisce che i codici Ateco indicati nelle risoluzioni 12/E/2020 e 14/E/2020 sono meramente indicativi.
Pertanto la sospensione dei versamenti prevista dall’art. 61 del DL 18/2020 può riguardare anche soggetti che svolgono attività non espressamente riconducibili ai codici ATECO indicati nelle richiamate risoluzioni. Ciò a condizione che la propria attività sia riconducibile a una delle categorie economiche indicate dall’art. 61 del DL 18/2020.
OBBLIGHI INTRODOTTI IN MATERIA DI RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI DALL’ARTICOLO 4 DEL DL 124/2019
Gli obblighi di controllo da parte del committente sono sospesi solo in relazioni ai soggetti per i quali è prevista la sospensione dei versamenti ai sensi del DL 18/2020. In quanto i predetti controlli sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore.
SCADENZA OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ONERI DETRAIBILI PER 730 PRECOMPILATO
Confermata la scadenza del 31 marzo 2020 per gli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e delle Certificazioni Uniche.
PREMIO DI 100 EURO AI LAVORATORI DIPENDENTI
- Calcolo dei giorni
Al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente.
- Cessazione del rapporto di lavoro a marzo 2020
Ai dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020, spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la propria sede di lavoro.
- Lavoratori in servizio esterno
Il bonus deve essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile.
- Lavoratori in part-time
Indipendentemente dalla tipologia di contratto, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede.
Inoltre non devono essere ricomprese nel calcolo le giornate di ferie o di malattia.
Sono inoltre escluse dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.
- Giorni lavorati in modalità lavoro agile (“smart working”)
Non rientrano nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del premio, il periodo di lavoro svolto in modalità di lavoro agile.
- Verifica limite di reddito
Al fine dell’erogazione del premio rileva esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.
- Erogazione del bonus
Il premio può essere corrisposto a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
- Attestazione redditi del dipendente
Qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.
- Utilizzo del credito d’imposta riconosciuto al datore di lavoro
Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia
Con la risoluzione 17/E/2020 è stato istituito il codice “1699” per il recupero all’interno del modello F24.