Contattaci!
IT|EN
6 aprile 2020 Coronavirus e congedi: tutto quello che c’è da sapere
Aggiornamenti COVID-19

Coronavirus e congedi: tutto quello che c’è da sapere

Il Decreto Cura Italia offre ad alcune categorie di lavoratori la possibilità di richiedere un congedo parentale straordinario per l’emergenza Covid-19.

Covid-19: congedi parentali e relativa indennità, estensione dei permessi retribuiti della Legge 104 

L’articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) ha introdotto la possibilità di richiedere un congedo parentale straordinario per l’emergenza Covid-19 per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi.
Questo congedo specifico potrà essere fruito dai genitori, anche adottivi e affidatari, per un periodo continuativo o frazionato, di 15 giorni complessivi, dalla data del 5 marzo 2020 e per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado come inizialmente disposto dal D.P.C.M. del 4 marzo 2020.
La fruizione del congedo parentale Covid-19 è riconosciuta alternativamente a uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare stesso non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Il Decreto Cura Italia riconosce la possibilità di fruire del congedo parentale Covid-19 anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, garantendo loro il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Come ottenere i congedi per il coronavirus e usufruire dei permessi

Per poter usufruire del congedo parentale Covid-19:

  • i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età fino ai 12 anni devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Inps mentre i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare la domanda solamente al proprio datore di lavoro e non all’Istituto previdenziale.
  • i lavoratori dipendenti del settore pubblico, invece, potranno fruire del congedo presentando domanda direttamente alla propria Amministrazione di appartenenza e non all’Inps.

L’Inps ha reso noto con il messaggio n. 1416 del 30/03/2020 che sono in linea le procedure di compilazione e di invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore di tutte le tipologie di lavoratori coinvolti. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

I lavoratori che avevano già presentato domanda di congedo parentale ordinario e stavano già usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19, potendo proseguire l’astensione per i periodi richiesti. I giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di chiusura delle scuole, infatti, saranno considerati d’ufficio dall’Inps come congedo COVID-19; di conseguenza i datori di lavoro non dovranno computare tali periodi a titolo di congedo parentale.
L’articolo 24 del Decreto Cura Italia ha previsto anche l’estensione dei giorni di permesso retribuiti ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 per i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità e per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave. 
Tali soggetti che hanno diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei due mesi interessati.
Questi giorni aggiuntivi possono essere utilizzati, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinari, anche consecutivamente in un solo mese e, così come avviene per quelli ordinari, possono anche essere utilizzati frazionandoli in ore.
Per poter fruire di questi permessi non sarà necessario presentare una nuova domanda per chi ha già in corso un provvedimento di autorizzazione, mentre sarà necessaria la domanda in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità.
È possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con i giorni di permesso lavorativo retribuito per Legge n. 104/92 così come estesi dal Decreto Cura Italia.

Congedo parentale per Covid-19, come funziona?

Il congedo parentale Covid-19 garantisce maggiori tutele rispetto a un congedo parentale ordinario per permettere alle famiglie di far fronte alla chiusura delle scuole e le principali novità riguardano, in primo luogo, la percentuale di indennizzo: ad esempio per i lavoratori dipendenti del settore privato è riconosciuto il 50% della retribuzione per figli fino ai 12 anni di età (viene dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo parentale, per il quale è prevista un’indennità pari al 30%, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali). Il congedo Covid-19 è garantito anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico, ai genitori che abbiano già sfruttato tutto il periodo di congedo ordinario.
I datori di lavoro dovranno quindi consentire la fruizione di tali congedi, provvedere al pagamento della relativa indennità (anticipandola per conto dell’Inps) e comunicare all’Istituto le giornate di congedo fruite attraverso gli ordinari flussi contributivi e secondo le direttive contenute nella circolare Inps n. 45 del 25/03/2020. Per i casi di pagamento diretto, l’indennità è erogata dall’Istituto.
Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale ordinario e il periodo può essere frazionato ma solamente a giornate intere e non in modalità oraria.
Il Decreto Cura Italia dispone che non si può usufruire del congedo Covid-19 se è già stata fatta domanda per il bonus baby-sitting (altra agevolazione lavorativa prevista dal medesimo articolo 23 del Decreto) e l’altro genitore è disoccupato o titolare di un sostegno al reddito (come ad esempio la Naspi o il Reddito di cittadinanza); queste condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.