Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Agosto sono entrate in vigore le misure, approvate dal Consiglio dei Ministri, per continuare a sostenere il rilancio dell’economia del Paese colpita dall'emergenza Covid.
Di seguito una breve sintesi delle principali novità introdotte dal Decreto Legge 14 agosto 2020.
Decreto Agosto e cassa integrazione: le novità
Ulteriori 18 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga da utilizzare nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Le domande riguarderanno un primo periodo di 9 settimane cui seguirà la presentazione di una nuova domanda per le ulteriori 9 settimane di integrazione. In quest'ultimo caso è previsto il versamento di un contributo addizionale, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del 2019, in misura pari:
- al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non c'è stata alcuna riduzione del fatturato.
Decontribuzione per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
Ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della cassa integrazione e che ne abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 4 mesi entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite.
Proroga del divieto di licenziamento: cosa dice il Decreto Agosto
Fino al termine al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cassa integrazione riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Eccezioni al divieto:
- personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore;
- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
- fallimento;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Decreto Agosto ed emergenza Covid: decontribuzione per le nuove assunzioni
Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro non agricoli che assumono a tempo indeterminato o trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un 8.060 euro annui, da riparametrare su base mensile.
L'esonero è riconosciuto, sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Proroga e rinnovi dei contratti a tempo determinato
Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali. Viene abrogato il comma 1-bis dell'art. 93 del Decreto Rilancio, che imponeva ai datori di lavoro di prorogare il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Emergenza Covid e lavoro: raddoppio limite di esenzione dei Fringe Benefits anno 2020 nel Decreto Agosto
Per il periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è elevato ad euro 516,46.