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11 aprile 2025 DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: PROCEDURA, CRITICITÀ E CHIARIMENTI NORMATIVI
Area Normativa Normativa Lavoristica

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI: PROCEDURA, CRITICITÀ E CHIARIMENTI NORMATIVI

Cosa sono le dimissioni per fatti concludenti?

Normalmente, affinché siano efficaci, le dimissioni devono essere presentate in modalità telematica oppure, nei casi di lavoratori genitori con figli di età inferiore ai 3 anni, devono essere convalidate presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tuttavia, la forma telematica non si applica a tutte le tipologie di dimissioni. Sono infatti escluse dalla procedura telematica le dimissioni:

  • durante il periodo di prova;
  • del lavoratore domestico;
  • della lavoratrice madre o del lavoratore padre;
  • dei lavoratori marittimi;
  • dei dipendenti della pubblica amministrazione;
  • rilasciate nelle cosiddette "sedi protette" (art. 2113, c. 4, c.c.);
  • effettuate presso le Commissioni di certificazione (art. 76, D.Lgs. n. 276/2003);
  • relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 26, c. 8-bis, D.Lgs. n. 151/2015).

A decorrere dal 12 gennaio 2025, il legislatore ha introdotto una nuova deroga all’obbligo di dimissioni telematiche, disciplinando il caso delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti.

In particolare, nei casi di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (o, in mancanza di tale previsione, superiore a 15 giorni), il datore di lavoro può attivare una procedura specifica che consente, al termine della stessa, di formalizzare le dimissioni per fatti concludenti.

Rispetto al passato, viene dunque espressamente riconosciuta la possibilità che il rapporto di lavoro si concluda a seguito di dimissioni per fatti concludenti (o dimissioni implicite), attribuendo valore risolutivo al comportamento del lavoratore che, con un’assenza ingiustificata prolungata, manifesta la volontà implicita di cessare il rapporto di lavoro.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO – Come avviare la procedura di dimissioni per fatti concludenti

Al verificarsi del termine previsto dal CCNL specifico per la casistica o, in assenza, trascorsi almeno 15 giorni di calendario di assenza ingiustificata, il datore di lavoro che intenda far valere tale assenza come dimissioni per fatti concludenti deve seguire la seguente procedura:

  1. Inviare una PEC all’INL territorialmente competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
    La PEC deve contenere tutte le informazioni in possesso del datore di lavoro riguardanti il lavoratore, comprensive non solo dei dati anagrafici, ma anche dei recapiti telefonici e di posta elettronica disponibili.
    A tal fine è disponibile il modello di comunicazione reso disponibile dall’INL:
    Allegato 1 - fac simile
  2. Comunicare telematicamente la cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV.
    La data della comunicazione all’INL dell’assenza ingiustificata rappresenta anche il dies a quo (giorno iniziale) per il decorso del termine di cinque giorni entro cui effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto tramite UNILAV.
  3. Elaborare il cedolino paga con l’indicazione della data di cessazione riportata nel modello UNILAV.
    Per il periodo di assenza ingiustificata, il datore non è tenuto al versamento della retribuzione né dei relativi contributi. Inoltre, potrà valutare la trattenuta dell’indennità di mancato preavviso, ove prevista contrattualmente, dalle competenze di fine rapporto da corrispondere al lavoratore.

ADEMPIMENTI DELL’INL

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione pervenuta via PEC, l’INL potrà esprimersi sulla veridicità della stessa:

  • In caso di conferma dell’assenza ingiustificata, non sono previsti ulteriori adempimenti: il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore (dimissioni), senza necessità di ulteriore comunicazione telematica.
  • Qualora, invece, l’INL accerti che il dipendente sia stato impossibilitato a comunicare la propria assenza e che, pertanto, non sussistano i presupposti per le dimissioni per fatti concludenti, non trova applicazione l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro.
    In tal caso, l’Ispettorato comunicherà l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore sia al datore di lavoro, riscontrando possibilmente con lo stesso mezzo (PEC) la comunicazione ricevuta.
    Il datore di lavoro, a seguito degli accertamenti ispettivi, potrebbe essere ritenuto responsabile, anche penalmente, per falsità nelle comunicazioni rese all’Ispettorato.
  • Nell’ipotesi in cui risulti che il lavoratore, pur contattato dall’Ispettorato, sia stato assente senza giustificato motivo e non abbia dimostrato l’impossibilità di comunicare, il rapporto dovrà comunque ritenersi risolto.
    Tuttavia, i motivi alla base dell’assenza (es. mancato pagamento delle retribuzioni) potranno essere oggetto di una diversa valutazione, anche in termini di "giusta causa" delle dimissioni, e il lavoratore ne sarà informato ai fini del riconoscimento dei relativi diritti.

Nota Bene: In ogni caso, la procedura telematica di cessazione attivata dal datore di lavoro è resa inefficace se, successivamente, il datore riceve notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell’avvenuta presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore.
Pertanto, anche la presentazione di dimissioni per giusta causa tramite sistema telematico da parte del lavoratore – ferma restando la necessità di assolvere l’onere probatorioprevale sulla procedura di cessazione per fatti concludenti avviata dal datore di lavoro.

DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI E LAVORATRICI MADRI

La disposizione in esame non si applica nei casi previsti dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001, che impone l’obbligo di convalida – con effetto sospensivo dell’efficacia – della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni presentate da:

  • la lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
  • la lavoratrice madre o il lavoratore padre durante:
    • i primi 3 anni di vita del bambino;
    • i primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
    • in caso di adozione internazionale, i primi 3 anni decorrenti:
      • dalla comunicazione della proposta di incontro con il minore adottando;
      • oppure dalla comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.