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15 dicembre 2020 Esonero contributivo per aziende che non chiedono la Cig
Aggiornamenti COVID-19

Esonero contributivo per aziende che non chiedono la Cig

L’Inps ha fornito indicazioni l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione.

Esonero contributivo per le aziende che non richiedono la cassa integrazione

L’Inps, con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) per quelle aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione ai sensi dell’art. 1 dello stesso Decreto.

Esonero contributivo per aziende che non chiedono la Cig: chi può accedere?

Possono accedere all’esonero contributivo i datori di lavoro privati che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'esonero contributivo per aziende che non richiedano la Cig può essere fruito per un periodo massimo di 4 mesi fino al 31 dicembre 2020 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Ai datori di lavoro viene richiesto il rispetto di determinati requisiti per poter avere diritto alla legittima fruizione dell’esonero:

  • la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere a tale esonero contributivo, per la durata del periodo agevolato, dovrà attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 14 del c.d. Decreto Agosto e non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19, salvo il caso in cui gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale riguardino una diversa unità produttiva oppure vengano presentate domande per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19.

Indicazioni operative per ottenere lo sgravio contributivo per aziende che non richiedono la cassa integrazione

La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" adottato in data 19 marzo 2020 (C/2020/1863) e successive modificazioni (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
La Commissione Europea ha autorizzato l’esonero previdenziale introdotto dal Decreto Agosto in favore delle aziende che non richiedono ulteriori trattamenti emergenziali di cassa integrazione (art. 3 del Decreto Legge n. 104/2020, convertito in Legge 13 ottobre 2020 n. 126) e successivamente l’Inps, con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020, ha fornito le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati nel flusso Uniemens

Con la con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l’INPS ha chiarito che i datori di lavoro interessati a usufruire dell'esonero contributivo dovranno, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo, inoltrare all'Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il nuovo significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”, nella quale autocertificano:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione globale di cui sopra;
  • l'importo dell'esonero.

Una volta ricevuta la richiesta, il codice di autorizzazione sarà attribuito alla posizione contributiva del datore di lavoro, con validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.

A quanto ammonta l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione? 

L'effettivo ammontare dell'esonero contributivo per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione sarà pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui si vuole beneficiare dell'esonero, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Infine, la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero – dovrà essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.