Con la Legge di Bilancio 2025, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, cambiano nuovamente, e nel giro di pochi anni, i criteri per il calcolo del trattamento fiscale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo al dipendente. L’ultima modifica, ancora in vigore per taluni casi, era stata sancita dalla Finanziaria per il 2020 e posta in attuazione dal luglio dello stesso anno.
Tuttavia, ad oggi, febbraio 2025, le modifiche apportate dall’inizio di quest’anno lasciano non pochi dubbi interpretativi e pratici.
Fringe Benefit Auto 2025: come funzionano e chi ne ha diritto
Una premessa è d’obbligo: tutto quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2025 ha valore dal 1° gennaio 2025. Infatti, grazie a uno dei capisaldi della norma fiscale, l’irretroattività, una norma di natura tributaria non può retroagire a periodi d’imposta precedenti alla sua promulgazione. Il previgente sistema di calcolo è pertanto ancora valido, ma limitatamente allo status quo precedente alla promulgazione della norma, quindi solo per quanti abbiano immatricolato e assegnato ai propri dipendenti un veicolo prima del 1° gennaio 2025.
Le Nuove Tabelle ACI 2025: calcolo dei costi chilometrici
Con le nuove regole, il valore del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione, concesse ai dipendenti in uso promiscuo con accordi vigenti dal 1° gennaio 2025, sarà determinato applicando all’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale le seguenti percentuali:
- 10% per le auto con alimentazione esclusivamente elettrica;
- 20% per le auto ad alimentazione ibrida con il plug-in;
- 50% per tutte le altre auto, siano esse ibride senza plug-in, benzina senza piombo o diesel, fino anche a metano.
Esce quindi di scena ogni riferimento alla quantità di CO2 emessa dal veicolo, ma si considera esclusivamente l’alimentazione dello stesso.
Tuttavia, come anticipato, tutto questo non può trovare applicazione sui veicoli assegnati ai dipendenti prima del 1° gennaio 2025 ed immatricolati prima del 1° gennaio 2025, per i quali si continuerà ad applicare il calcolo dell’imposizione del fringe benefit secondo la previgente normativa, ovvero l'art. 1, comma 632, della Legge di Bilancio 2020.
Legge di Bilancio e Decreto Milleproroghe: cosa cambia per le auto aziendali
I dubbi pratici nascono quando abbiamo situazioni a cavallo tra le norme, ovvero: oggi, quando ci troviamo di fronte a un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2025 ma concesso al dipendente successivamente, nel corso del 2025. Nel 2020, il dilemma fu quando ci si trovava a calcolare il fringe benefit dei veicoli immatricolati prima del 1° luglio 2020 ma concessi al dipendente dopo tale data.
All’epoca, l’Agenzia delle Entrate aveva risolto la questione dichiarando, in pratica, che non si sarebbe potuto utilizzare né il vecchio sistema né il nuovo sistema. Nei casi a cavallo di norma, si doveva utilizzare il criterio del “valore normale”, ad esempio, utilizzando il valore del cespite o il canone mensile di noleggio, dal quale dedurre la quota “utilizzata” nell’interesse del datore di lavoro.
Oggi, la situazione presenta molte analogie con quella del 2020.
Fringe benefit che pesano
Facciamo qualche esempio di calcolo all’interno del cedolino paga:
- Con il previgente sistema di calcolo, che teneva in considerazione il valore delle emissioni di CO2 per chilometro, un veicolo completamente elettrico, ad emissioni zero, come una Tesla Model 3, veniva valorizzato al 25% del valore convenzionale, poiché le emissioni di CO2 erano inferiori a 60 g/km. Il suo peso in termini fiscali e previdenziali era un consistente importo di 1.942,50 euro. Oggi, con la nuova norma, che considera i veicoli elettrici valorizzati al 10% del valore convenzionale, se immatricolassimo e concedessimo la stessa Tesla, il peso fiscale sarebbe di soli 777 euro annui. Un bel risparmio e forse un incentivo a orientarsi verso veicoli elettrici, ma una bella seccatura per chi ha acquistato il veicolo lo scorso anno e non può applicare la nuova norma.
- Al contrario, una Mercedes GLA 200 Diesel, pur essendo stata classificata fino al 2024 nella stessa “classe meritoria” della Tesla dell’esempio precedente (poiché da banco prova emette solo 59 grammi di CO2 per chilometro), oggi, non essendo né elettrica né plug-in, finisce al 50% del valore convenzionale. In questo caso, il fringe benefit passerebbe da 2.384,25 euro prima della Legge di Bilancio 2025, a 4.768,50 euro dopo l’entrata in vigore della nuova normativa.
Per questi motivi, nella fase di conversione in legge del Decreto Milleproroghe, si sta discutendo il rinvio al 1° luglio 2025, almeno parziale, del nuovo metodo di calcolo, così come nuove disposizioni per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2025 ma concessi dopo tale data.