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18 marzo 2020 INPGI: SOSPENSIONE ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
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INPGI: SOSPENSIONE ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI

L’Inpgi in seguito all'emanazione del DL 9/2020 ricorda che  tra le misure adottate, è stata prevista  la sospensione  dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al  30 aprile 2020, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21/02/2020 avevano la residenza o la  sede  operativa  nei comuni richiamati nell'allegato 1  del Dpcm del 01/03/2020.

INPGI CIRCOLARE N. 5 DEL 06/03/2020

L’Inpgi in seguito all'emanazione del DL 9/2020 ricorda che  tra le misure adottate, è stata prevista  la sospensione  dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al  30 aprile 2020, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21/02/2020 avevano la residenza o la  sede  operativa  nei comuni richiamati nell'allegato 1  del Dpcm del 01/03/2020.

Di seguito i comuni interessati:

  • Bertonico (Istat 98002)
  • Casalpusterlengo (Istat 98010)
  • Castelgerundo (Istat 98062)
  • Castiglione D'Adda (Istat 98014)
  • Codogno (Istat 98019)
  • Fombio (Istat 98026)
  • Maleo (Istat 98035)
  • San Fiorano (Istat 98047)
  • Somaglia (Istat 98054)
  • Terranova dei Passerini (Istat 98057)
  • Vo' (Istat 28105), in provincia di Padova.

La misura in esame potrebbe riguardare i giornalisti assicurati presso la Gestione separata dell’INPGI, residenti nelle zone interessate dal provvedimento.

I  versamenti  non eseguiti  dovranno essere effettuati  in  unica  soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione.

Inoltre il DL 9/2020 dispone, sempre per i comuni sopra citati, la sospensione dei  termini relativi  agli   adempimenti   e   ai   versamenti   dei   contributi previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione obbligatoria  in scadenza nel periodo  dal  23  febbraio  2020  al  30 aprile 2020.

Il pagamento  dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria  dovranno essere versati a partire   dal  01/05/2020  anche mediante rateizzazione fino a un massimo di  5 rate mensili di  pari  importo,  senza  applicazione  di  sanzioni  e interessi.

I soggetti che possono usufruire della sospensione contributiva, sono:

  • i datori di lavoro;
  • i committenti, con giornalisti iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96;
  • i giornalisti liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96.

Il datore di lavoro  o il committente  che intende usufruire della sospensione contributiva,  deve sospendere sia la propria quota che  quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.

Inoltre i soggetti interessati  dovranno  presentare apposita istanza all’INPGI, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.