INPGI CIRCOLARE N. 5 DEL 06/03/2020
L’Inpgi in seguito all'emanazione del DL 9/2020 ricorda che tra le misure adottate, è stata prevista la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21/02/2020 avevano la residenza o la sede operativa nei comuni richiamati nell'allegato 1 del Dpcm del 01/03/2020.
Di seguito i comuni interessati:
- Bertonico (Istat 98002)
- Casalpusterlengo (Istat 98010)
- Castelgerundo (Istat 98062)
- Castiglione D'Adda (Istat 98014)
- Codogno (Istat 98019)
- Fombio (Istat 98026)
- Maleo (Istat 98035)
- San Fiorano (Istat 98047)
- Somaglia (Istat 98054)
- Terranova dei Passerini (Istat 98057)
- Vo' (Istat 28105), in provincia di Padova.
La misura in esame potrebbe riguardare i giornalisti assicurati presso la Gestione separata dell’INPGI, residenti nelle zone interessate dal provvedimento.
I versamenti non eseguiti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre il DL 9/2020 dispone, sempre per i comuni sopra citati, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovranno essere versati a partire dal 01/05/2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I soggetti che possono usufruire della sospensione contributiva, sono:
- i datori di lavoro;
- i committenti, con giornalisti iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96;
- i giornalisti liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui al Dlgs 103/96.
Il datore di lavoro o il committente che intende usufruire della sospensione contributiva, deve sospendere sia la propria quota che quella a carico del lavoratore, non essendo le due sospensioni fruibili in maniera disgiunta.
Inoltre i soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza all’INPGI, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti.