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10 maggio 2017 Inps: riduzione del periodo di malattia riportato nel certificato medico - obbligo delle parti (circolare n° 79/2017 del 2/5/2017)
Area Normativa

Inps: riduzione del periodo di malattia riportato nel certificato medico - obbligo delle parti (circolare n° 79/2017 del 2/5/2017)

Con la circolare 79/2017 l’INPS prevede che, a fronte di un certificato di malattia ancora valido, il datore di lavoro non può consentire al dipendente la ripresa dell’attività in mancanza di un certificato di guarigione anticipata, da inoltrarsi all’INPS tempestivamente rispetto al rientro del lavoratore.

La rettifica del certificato di malattia, per essere considerata tempestiva, deve essere effettuata:

  • prima della ripresa dell’attività lavorativa e
  • non è sufficiente che sia antecedente al termine della malattia comunicato inizialmente.

Il certificato di rientro anticipato dovrà essere richiesto al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga. Quest’ultimo avrà l’obbligo di inviarlo telematicamente all’INPS.

La sanzione in caso di rientro anticipato dalla malattia, rispetto al certificato medico, senza aver comunicato preventivamente all’INPS la rettifica, avrà come conseguenza, per il lavoratore, la medesima sanzione prevista per assenza ingiustificata alla visita di controllo.

Quindi, ad esempio, in caso di visita fiscale da parte dell’INPS, che non dovesse trovare al proprio domicilio il lavoratore, perché rientrato anticipatamente dalla malattia senza aver inoltrato la comunicazione all’istituto preventivamente (per mezzo del proprio medico curante), sarà comminata la sanzione che prevede una penalizzazione, pari al 100% dell’indennità per un massimo di dieci giorni in caso di prima assenza, 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza, del 100% dalla data della terza assenza.

Il periodo sanzionato potrà essere al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi dell’evento certificato.