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11 dicembre 2018 Malattia all'estero: la guida dell’inps su cosa fare in caso di assenza dal lavoro
Area Normativa

Malattia all'estero: la guida dell’inps su cosa fare in caso di assenza dal lavoro

Il 5 dicembre scorso l’Inps, sul proprio sito internet, ha pubblicato una guida operativa riguardante la certificazione di malattia per i lavoratori aventi diritto alla specifica tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente in un Paese estero.

 

Nel documento vengono analizzate tre casistiche particolari: quelle riguardanti malattie insorte in Paesi appartenenti alla Ue (inclusi Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera), quelle riguardanti malattie insorte in Paesi extra Ue firmatari di accordi bilaterali e quelle riguardanti malattie insorte in Paese extra Ue non firmatari di tali accordi.

Vediamone i dettagli di seguito.

  • Malattia in Paese UE: si applica legislazione corrispondente alla sede in cui si trova l'istituto previdenziale presso il quale è assicurato il lavoratore, quindi le ordinarie regole che prevedono la trasmissione del certificato di malattia al datore ed all'Inps entro 2 giorni lavorativi da parte del lavoratore. Il certificato è rilasciato dal medico curante nello Stato di soggiorno o la istituzione incaricata e non deve essere tradotto.
  • Malattia in Paese extra Ue firmatario di accordi bilaterali: le regole da applicare sono le stesse che valgono nei Paesi dell’Unione Europea, eccezion fatta che per la legalizzazione del certificato di malattia, che è necessaria se l'accordo espressamente non ne prevede l’esenzione. La legalizzazione è l’attestazione che il documento è valido ai fini certificativi: l'indennità di malattia potrà essere corrisposta dall'Inps solo dopo la presentazione della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero. La legalizzazione potrà avvenire anche in un momento successivo al rientro del lavoratore in Italia, ma in ogni caso entro il termine di prescrizione annuale.
  • Malattia in Paese extra Ue non firmatario di accordi bilaterali: in questo caso la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero.

Quando la suddetta certificazione di malattia non risulti ancora legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, purché ovviamente entro i termini di prescrizione annuale. Per quanto riguarda i dati contenuti nel certificato e le modalità di trasmissione, si rimanda a quanto illustrato per i Paesi dell’UE.

L’Inps precisa che per "legalizzazione" si intende l'attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all'originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all'atto valore giuridico in Italia.