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3 marzo 2020 Coronavirus: cosa devono fare le aziende?
Aggiornamenti COVID-19

Coronavirus: cosa devono fare le aziende?

AGGIORNAMENTO DEL 02/03/2020

CONSIGLIO DEI MINISTRI: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

(DPCM DEL 01/03/2020)

Con il decreto del 01/03/2020 vengono varate ulteriori disposizioni urgenti in merito all'emergenza sanitaria COVID-19.

Rimangono confermate:

  • le misure per il contenimento del contagio nei comuni della c.d “zona rossa”, tra le quali la sospensione delle attività lavorative per le imprese, a eccezione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte da remoto (con l’utilizzo dello smart working);
  • la sospensione delle attività lavorative per i dipendenti con residenza o domicilio nei comuni della zona rossa;
  • la chiusura dei negozi, a eccezione delle farmacie e dei punti vendita di generi alimentari nei centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica nelle province di Lodi, Cremona, Piacenza e Bergamo.

Per le persone per le quali è stata accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria (quarantena), i servizi di sanità pubblica competenti informeranno il medico curante e rilasceranno una certificazione indirizzata sia all’Inps che al datore di lavoro, nella quale è specificata la data di inizio e di fine del periodo di quarantena.

A tal proposito l’Inps con messaggio Hermes n. 716 del 25/02/2020 ha disposto che i certificati relativi alla quarantena obbligatoria saranno esonerati dalle visite domiciliari di controllo.

Infine, viene estesa la possibilità di svolgere il lavoro agile:

  • anche in assenza di accordi individuali;
  • a ogni rapporto di lavoro subordinato;
  • sull'intero territorio nazionale;
  • per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19, ossia per sei mesi. Come disposto dal DPCM del 1° marzo 2020, in vigore dal 2 Marzo);
  • fermo restando l’obbligo di invio dell’autocertificazione attraverso il portale Cliclavoro e,
  • l’invio ai lavoratori interessati dell’informativa sulla sicurezza resa disponibile sul sito dell’Inail. Qualora siano già state fatte le comunicazioni attraverso Cliclavoro (invio autocertificazione) e si volesse prorogare il periodo di lavoro in modalità agile, allo scadere del periodo precedentemente comunicato, (giorno lavorativo antecedente la scadenza), si dovrà replicare l’adempimento inserendo la nuova data di scadenza con riferimento al DPCM 01/03/2020. 

 

AGGIORNAMENTO DEL 27/02/2020

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE: SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER L’EMERGENZA COVID-19

COMUNICATO STAMPA AE DEL 26/02/2020

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dispone misure urgenti in tema di adempimenti tributari per le persone fisiche e le imprese residenti nella “zona rossa”.

L’Agenzia delle Entrate con Comunicato stampa del 26/02/2020 a seguito del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/02/2020 prevede che, per le persone fisiche e le imprese che alla data del 21/02/2020 avevano rispettivamente la residenza o la sede legale/operativa in uno dei comuni colpiti dall'emergenza COVID-19:

  • siano sospesi i termini di versamento e degli adempimenti tributari,
  • siano sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, richieste di documenti per il controllo formale, cartelle di pagamento e atti di recupero dei debiti tributari affidati all’Agente della riscossione,

che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Inoltre, è previsto che:

  • i sostituti d’imposta con sede legale o operativa in uno dei comuni sotto richiamati non debbano operare, per il periodo di sospensione, le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti sospesi dovranno essere versati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Per comodità ricordiamo i comuni ricompresi nella c.d “zona rossa”:

  • Bertonico (LO)
  • Casalpusterlengo (LO)
  • Castelgerundo (LO)
  • Castiglione D’Adda (LO)
  • Codogno (LO)
  • Fombio (LO)
  • Maleo (LO)
  • San Fiorano (LO)
  • Somaglia (LO)
  • Terranova dei Passerini (LO)

Regione Veneto

  • Vo’ (PD)

 

AGGIORNAMENTO DEL 26/02/2020

Coronavirus: nuove norme per lo smart working anche nella zona gialla

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020 n. 47 il DPCM che prevede l’estensione anche alla “zona gialla” dell’ambito geografico di applicazione del lavoro agile (c.d. smart working), in considerazione dello stato di emergenza sanitaria derivato dalla diffusione del Coronavirus nelle regioni del Nord Italia.

Il provvedimento prevede che la modalità di lavoro agile venga applicata:

  • in via automatica e in via transitoria fino al 15 marzo 2020;
  • a tutti i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria (ZONA GIALLA) e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori;
  • a qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato;
  • anche in assenza degli accordi individuali ordinariamente previsti.

Ad oggi restano comunque vigenti i seguenti adempimenti prescritti dal Ministero del Lavoro tramite comunicato presente ad oggi datato 24/2/2020 presente sul sito Cliclavoro:

  • obbligo di informativa previsti dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, che può essere assolto in via telematica (basta, quindi, una semplice email al dipendente) utilizzando la documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni;
  • obbligo di effettuare in via telematica la comunicazione preventiva ai servizi competenti (Cliclavoro) per l'attivazione dello strumento.

Come evidente, la situazione normativa risulta in continua evoluzione, pertanto, sarà nostra cura aggiornarvi qualora intervengano modifiche a quanto sopra scritto.

AGGIORNAMENTO  DEL 25/02/2020

Coronavirus: nuove norme per lo smart working

Si rende noto che sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata pubblicata in data 24 febbraio la seguente integrazione a quanto già disposto dal D.P.C.M. 23 febbraio 2020.

Come comunicato ieri, il Governo è intervenuto per rendere più immediato il ricorso allo smart working, nelle aree considerate a rischio per l'emergenza Coronavirus, che si riportano di seguito:

  1. Bertonico
  2. Casalpusterlengo
  3. Codogno
  4. Castelgerundo
  5. Castiglione D’Adda
  6. Fombio
  7. Maleo
  8. San Fiorano
  9. Somaglia
  10. Terranova dei passerini

Per favorire il normale svolgimento dell'attività lavorativa, in tali aree, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri consente, in via straordinaria, l'attivazione dello smart working anche in assenza di un accordo individuale.

Oggi viene specificato che è comunque obbligatorio:

  • attivare la procedura di comunicazione telematica tramite il portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • sostituire l'accordo individuale con un'autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio;
  • inserire nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo" la data di inizio dello smart working.

Per le altre aree, non si segnalano variazioni circa l’adempimento.

AGGIORNAMENTO  DEL 24/02/2020

Disciplina normativa per allerta corona virus: cosa devono fare le aziende?

La situazione di allerta in tutta Italia, in particolare al Nord, sta facendo veicolare sul Web una serie di informazioni  non sempre ufficiali e che non trovano fondamento in disposizioni normative.

Ci teniamo pertanto a riepilogare quanto aderente alla norma:

  • In seguito all’emergenza Corona virus nei territori della regione Lombardia e del Veneto sono state emanate alcune misure straordinarie.

L’art .3 del D.P.C.M. 23 febbraio 2020, contenente disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 prevede la possibilità di attivare il lavoro agile (c.d. smart working) anche in assenza di accordo individuale nei comuni elencati nell’allegato 1 che sono:

Bertonico

Casalpusterlengo

Codogno

Castelgerundo

Castiglione D’Adda

Fombio

Maleo

San Fiorano

Somaglia

Terranova dei passerini

  • Fermo restando l’obbligo di inviare telematicamente l’informativa sulle malattie professionali e gli infortuni da parte del datore di lavoro, ad oggi non ci sono aggiornamenti circa la possibilità di estendere la casistica anche nelle restanti zone di Lombardia e Veneto. Attendiamo chiarimenti da parte degli organi preposti.
  • Per quanto riguarda le sospensioni delle attività o la quarantena obbligatoria (divieto di uscire di casa) predisposte da provvedimento della pubblica autorità permane l’onere della retribuzione in capo al datore.

In questo caso se necessario si dovrà procedere con la richiesta di intervento di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) per chi può accedervi

Le autorità competenti dovrebbero predisporre un intervento normativo per l’accessibilità agli ammortizzatori sociali per queste tipologie di eventi.

In assenza di ulteriori disposizioni per le aziende già coperte dalla possibilità di richiedere interventi di integrazione salariale, consigliamo di valutare eventuali richieste di cassa ordinaria, straordinaria o l’attivazione degli strumenti dei fondi residuali (ad esempio Fis).

  • Qualora l’azienda decida, a titolo precauzionale, per sedi e lavoratori fuori dal perimetro definito “rosso” di sospendere l’attività lavorativa, la retribuzione è comunque dovuta, a meno che non sia possibile dimostrare che, a fronte di un concreto rischio di contagio, sia stato inevitabile adottare misure di prevenzione e sanificazione degli ambienti.
  • Nel caso in cui invece sia il lavoratore, residente fuori dalla zona rossa e con sede di lavoro fuori dalla zona rossa, a decidere volontariamente di non andare al lavoro, non matura alcun diritto alla retribuzione e l’assenza è da ritenersi ingiustificata.

Stiamo monitorando tutte le fonti ufficiali per aggiornarvi man mano circa nuovi provvedimenti.