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6 aprile 2020 SENATO DELLA REPPUBLICA: ULTERIORI MISURE URGENTI AL FINE DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19
Aggiornamenti COVID-19

SENATO DELLA REPPUBLICA: ULTERIORI MISURE URGENTI AL FINE DEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19

Con il DL 25/2020 vengono disposte ulteriori misure urgenti al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19.

DECRETO LEGGE N. 19 DEL 25/03/2020

Viene prevista la possibilità di introdurre ulteriori restrizioni , per periodi di durata  non superiore a 30  giorni, prorogabili e modificabili anche più volte fino al 31/07/2020.

Tra le misure che possono essere adottate ricordiamo:

  • la limitazione della circolazione delle persone;
  • la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, ecc.;
  • limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • limitazione o sospensione di manifestazioni, eventi e riunioni
  •  possibilità di disporre la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
  • limitazione o sospensione delle procedure concorsuali;
  • limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare in modo da evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale.

La violazione delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000