DECRETO LEGGE N. 19 DEL 25/03/2020
Viene prevista la possibilità di introdurre ulteriori restrizioni , per periodi di durata non superiore a 30 giorni, prorogabili e modificabili anche più volte fino al 31/07/2020.
Tra le misure che possono essere adottate ricordiamo:
- la limitazione della circolazione delle persone;
- la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, ecc.;
- limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- limitazione o sospensione di manifestazioni, eventi e riunioni
- possibilità di disporre la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
- limitazione o sospensione delle procedure concorsuali;
- limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare in modo da evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale.
La violazione delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000