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3 marzo 2020 Coronavirus e smartworking: la guida per le aziende
Aggiornamenti COVID-19

Coronavirus e smartworking: la guida per le aziende

Coronavirus: cosa prevede il decreto per lo smartworking pubblicato in Gazzetta?

Per contrastare la diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, sono state approvate una serie di disposizioni urgenti per la tutela della salute e la sicurezza di cittadini e lavoratori. Tali misure hanno avuto un impatto anche sulla gestione delle assenze dei lavoratori.

Prima il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante disposizioni attuative del Decreto Legge n.6 del 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, successivamente, il DPCM 25 febbraio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020 n. 47, hanno previsto, oltre a misure di contenimento, anche una gestione semplificata della disciplina del lavoro agile/smartworking e dei relativi adempimenti telematici.

Nello specifico il DPCM del 25 febbraio 2020 all’art. 2 ha previsto che il lavoro agile: “è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato. Nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”

Da ultimo, è intervenuto anche il DPCM 01 marzo 2020 che ha esteso tale disciplina all’intero territorio nazionale e per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (sei mesi).

Smartworking: significato e normativa

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 81/2017 lo smartworking o lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La prestazione lavorativa può essere eseguita sia all'interno di locali aziendali sia all'esterno, senza una postazione fissa ed entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L’accordo individuale deve contenere una serie di previsioni e indicazioni sul trattamento economico e normativo, in materia orario di lavoro, sugli strumenti di lavoro, sull’esercizio del potere direttivo e disciplinare, ecc..

L’accordo è soggetto alla comunicazione telematica obbligatoria tramite il portale dedicato servizi.lavoro.gov.it (art. 23 Legge 81/2017).

Per capire meglio cos’è e come funziona lo smartworking è possibile consultare l’approfondimento dedicato.

Emergenza sanitaria in Italia: via libera ufficiale al lavoro agile per le aziende

Inizialmente, il Decreto del 23 febbraio 2020 ha previsto la possibilità di ricorrere allo smartworking in maniera “semplificata” nelle sole aree considerate a rischio. Il DPCM del 25 febbraio 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47, invece, rispetto alla generica indicazione di “aree a rischio” del precedente Decreto, ha delimitato il regime derogatorio ai territori di: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Infine, il Decreto del 1 marzo 2020 ha esteso questa disciplina a tutte le Regioni.

Pertanto, i datori di lavoro potranno decidere di ricorrere al lavoro agile anche senza accordi individuali, comunicando e fornendo al lavoratore (ad esempio tramite mail) l’informativa in materia di sicurezza (obbligo previsto dall’art. 22 della L. n. 81/2017) che specifichi i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, ricorrendo anche alla documentazione resa disponibile sul sito Inail. Permane, inoltre, l’obbligo di comunicazione sul portale del Ministero del Lavoro.

Per procedere con la comunicazione nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo” bisogna inserire la data di inizio della prestazione di lavoro agile, mentre l’accordo individuale viene sostituito da un’autocertificazione con i dati del lavoratore interessato. Tale autocertificazione è funzionale ad attestare il ricorso straordinario allo smartworking in ragione dell’emergenza.

Rispetto al telelavoro, la sede di realizzazione della prestazione lavorativa di smartworking non deve necessariamente coincidere con il solo domicilio del lavoratore, anche se, in questo caso i rischi correlati all’emergenza epidemiologica e le conseguenti restrizioni, costringeranno i lavoratori coinvolti a limitare gli spostamenti e la frequentazione di luoghi pubblici.