DECRETO LEGGE N. 23 DELL’8 APRILE 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 8 aprile 2020, è stato pubblicato il DL n. 23/2020 (c.d. “decreto liquidità”) recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro e di proroga di termini amministrativi e processuali”. Il provvedimento entra in vigore a partire dal 9 aprile 2020.
Il Decreto Legge n. 23/2020 introduce ulteriori interventi a supporto delle aziende e dei cittadini a fronte dell’emergenza epidemiologica, di particolare interesse per la materia lavoro sono:
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI. ART. 18
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale o sede legale/operativa nel territorio dello Stato, con ricavi non superiori a 50 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9 aprile 2020, e che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo/aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d’imposta, sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e ritenuta alla fonte.
Per i soggetti di cui sopra, ma con ricavi superiori a 50 milioni di Euro ed una diminuzione del fatturato di almeno il 50%, sono ugualmente sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria enritenuta alla fonte.
I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti di attività d’impresa arte e professione che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019.
I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
TRASMISSIONE DELLE CU E CONSEGNA AI DIPENDENTI. ART. 22
Solo per l’anno 2020, è differito dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Inoltre, non saranno irrogate sanzioni se la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU 2020 dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi precompilata avverrà entro il 30 aprile 2020 (in luogo del 31 marzo).
RITENUTE NEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO E VALIDITÀ DEL DURF. ART. 23
In considerazione della situazione di emergenza, il Decreto proroga la validità dei certificati emessi nel mese di febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020.
ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA. ART. 25
Per l’assistenza fiscale i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO. ART. 41
L’accesso alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Fondo integrazione salariale e Cassa in deroga, con causale “Covid” si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.