MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 8 DEL 08/04/2020
Il Ministero del Lavoro fornisce i primi chiarimenti in merito agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotti dal DL 9/2020 e dal DL 18/2020.
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
Art. 13, D.L. n. 9/2020 e art. 19, D.L. n. 18/2020
Il DL 9/2020 aveva previsto la possibilità di richiedere il trattamento di Cigo o di assegno ordinario per i datori di lavoro che operano nei territori della “zona rossa” (allegato 1 del Dpcm del 01/03/ 2020) o per i lavoratori domiciliati/ residenti in questi territori in seguito alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria.
Il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane e l’arco temporale di riferimento è dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Il DL 18/2020 estende la tutela a tutto il territorio nazionale, limitando però la durata massima dell’intervento di integrazione salariale ordinaria a 9 settimane.
Il Ministero ricorda che il periodo di integrazione salariale ordinario, concesso con la causale “Emergenza COVID 19” e con la causale “COVID 19 Nazionale”, non concorre al computo della durata massima complessiva del trattamento di integrazione salariale nel biennio mobile, né al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile.
Non si dovrà inoltre rispettare il limite previsto di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili né l’anzianità aziendale di almeno 90 giorni.
Il trattamento di Cigo o di assegno ordinario può essere richiesto per tutti i dipendenti assunti alla data del 17 marzo 2020.
Inoltre non sarà dovuto il versamento della contribuzione addizionale.
Il trattamento può essere richiesto sia attraverso la modalità del conguaglio in uniemens che tramite il pagamento diretto da parte dell’Inps.
Infine ricordiamo che i datori di lavoro interessati sono esonerati dal raggiungimento dell’accordo sindacale ma restano ferme l’informativa, la consultazione sindacale e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
Art. 14, D.L. n. 9/2020 e art. 20, D.L. n. 18/2020
Il Dl 9/2020 ha previsto per i datori di lavoro che operano nei territori della “zona rossa” (allegato1 del Dpcm del 01/03/2020) che hanno in corso trattamenti di cassa integrazione straordinaria la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione salariale ordinario con causale “Emergenza COVID 19- sospensione CIGS” per un periodo non superiore a 3 mesi.
Il DL 18/2020 ha esteso questa possibilità a tutte le aziende sul territorio nazionale con in corso un trattamento di Cigs, limitando il periodo ad un massimo di 9 settimane.
La concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario è subordinata alla formale sospensione del trattamento di Cigs in corso.
Per la sospensione del trattamento di CIGS in corso, le aziende devono inoltrare una Richiesta tramite la piattaforma CIGSon-line.
Sono ritenute valide anche le richieste inoltrate all’indirizzo di posta elettronica: dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it o all’indirizzo PEC dgammortizzatorisociali.div4@pec.lavoro.gov.it
Sarà necessario indicare sia la data da cui decorre la sospensione della CIGS, sia la data di ripresa del programma di cassa integrazione straordinaria.
Sarà possibile richiedere il trattamento anche tramite la modalità del pagamento diretto.
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Art. 22, D.L. n. 18/2020
È possibile ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga ai datori di lavoro del settore privato, non coperti dalle tutele previste a legislazione vigente in caso di sospensione o riduzione di orario.
Possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga anche i datori di lavoro che avendo accesso esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono accedere alla CIGO “Covid-19” e “COVID 19 Nazionale.
I trattamenti sono concessi dalle Regioni o dalle province autonome ove hanno sede le unità produttive o operative interessate dalle sospensioni o riduzioni di orario.
in caso di aziende multilocalizzate con unità produttive o operative site in 5 o più regioni o province autonome sul territorio nazionale (compresa la presenza di una pluralità di punti vendita) il trattamento è riconosciuto dal Ministero del Lavoro.
Anche in questo caso, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo addizionale.
Le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati, che dovrà contenere le seguenti informazioni:
• tipologia di orario prescelto;
• i dati relativi all’azienda;
• i dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento;
• la causale di intervento;
• il nominativo del referente della domanda con l’indicazione di un recapito telefonico e di un indirizzo e-mail.
L’accordo sindacale non è previsto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
L’istanza deve essere inoltrata in modalità telematica tramite la piattaforma CIGSonline con la causale “COVID – 19 Deroga”.
Il pagamento può essere concesso solo attraverso la modalità del pagamento diretto.