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3 febbraio 2021 Tutele INPS per lavoratori fragili: le novità della Legge di Bilancio 2021
Aggiornamenti COVID-19

Tutele INPS per lavoratori fragili: le novità della Legge di Bilancio 2021

L’INPS ha introdotto ulteriori semplificazioni e proroghe per la tutela dei lavoratori fragili e per il trattamento di malattia, ricovero, quarantena.

Estensione temporale della tutela dei lavoratori fragili: diritto allo smart working o al trattamento economico previsto per il ricovero ospedaliero - aggiornamento maggio 2021

L’INPS ha introdotto semplificazioni e proroghe per la tutela dei lavoratori fragili e per il trattamento di malattia, ricovero, quarantena. Nel messaggio n. 171/2021 l’INPS chiarisce che le tutele in questione interessano la sola categoria dei lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS.

Il D.L. n. 41/2021, cd. decreto Sostegni, proroga gli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità previsti dal Decreto Cura Italia, il quale ha da sempre posto l’attenzione sulla figura dei lavoratori fragili, in ragione del fatto che l’eventuale contagio, per tali soggetti, avrebbe comportato probabili conseguenze negative della malattia.

Con il messaggio del 23 aprile 2021, n. 1667, l’Inps ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla tutela dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva Covid-19 o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quelli ritenuti particolarmente a
rischio per specifiche patologie, cosiddetti “lavoratori fragili”:

  • Estensione della tutela INPS per lavoratori fragili (prima estesa fino al 31 dicembre 2020) per l'anno in corso valida fino alla data del 30 giugno 2021;
  • l’INPS conferma che i lavoratori “fragili” svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche con diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto;
  • l'INPS procederà al riconoscimento della tutela ai lavoratori “fragili” del settore privato assicurati per la malattia, dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, compatibilmente con la disponibilità e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, secondo la specifica disciplina di riferimento per la categoria lavorativa e il settore di appartenenza;
  • La disciplina del Decreto Cura Italia, come modificata dal Decreto Sostegni, si applica retroattivamente dal 1 marzo 2021.

Lavoratori fragili: chi può usufruire delle tutele INPS?

I lavoratori fragili sono i lavoratori ritenuti particolarmente a rischio, durante l’attuale situazione dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, per specifiche patologie. In particolare, i lavoratori a rischio considerati lavoratori fragili durante l’emergenza Covid 19 sono:

  • i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
  • i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Tali lavoratori sono stati soggetti a una tutela particolare già dall’articolo 26 del DL n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) che è stato poi modificato dalla Legge di Bilancio 2021, commi 481-484. Come già precedentemente previsto per il periodo 17 marzo 2020 – 15 ottobre 2020, la Legge n. 178/2020 estende la tutela nei confronti dei lavoratori fragili anche per il periodo dal 1 gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021. 

Smart working e malattia, quali sono le novità della Legge di Bilancio 2021?

La tutela prevista consente ai lavoratori fragili di prestare di norma la propria attività lavorativa in modalità agile, cioè in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
In alternativa, a scelta del lavoratore, la Legge consente ai lavoratori in possesso della certificazione di malattia attestante la condizione di fragilità, di assentarsi dal servizio nel periodo interessato (1 gennaio 2021 – 28 febbraio 2021, prorogato fino al 30 giugno 2021) e che tali periodi di assenza dal servizio siano equiparati al ricovero ospedaliero. 

Il Messaggio n. 171/2021 dell’INPS, aggiornato con il messaggio n.1667 del 23/04/2021, ribadisce che l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori aventi diritto alla tutela Inps della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza. Gli eventuali oneri a carico del datore di lavoro connessi al riconoscimento del ricovero ospedaliero a tutela dell'assenza del lavoratore fragile, nonché a carico dell'INPS per il riconoscimento delle relative indennità di malattia, sono posti a carico dello Stato.

Tutele INPS per i lavoratori, novità in Legge di Bilancio 2021

Per quanto riguarda la certificazione medica di malattia, la Legge di Bilancio per il 2021 (L. 178/2020) ha stabilito che il medico, a decorrere dal 1° gennaio 2021, non è più tenuto a indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Con il Messaggio n. 171/2021, l’INPS introduce un’ulteriore novità relativa alla certificazione di malattia per Covid-19, eliminando l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione di malattia gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Pertanto, i certificati di malattia 2021 emessi dal medico curante a far data dal 1° gennaio 2021 e attestanti il periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva non dovranno più contenere l'indicazione degli estremi del provvedimento dell'autorità di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.